Possono svolgere attività di certificazione energetica, e sono quindi riconosciuti come soggetti certificatori che possono rilasciare un Attestato di Prestazione Energetica, i seguenti soggetti:
- i tecnici abilitati, operanti come liberi professionisti o come dipendenti di enti o società pubbliche o privare, comprese quelle di ingegneria;
- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano la propria attività con un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati in organico;
- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nelle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa;
- le società di servizi energetici (ESCO), ma anche persone fisiche e giuridiche che forniscono misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
Tuttavia, se sono assenti competenze in alcuni campi, il certificatore è obbligato a farsi affiancare da un altro tecnico abilitato, in modo che il gruppo così costituito sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui è necessariamente richiesta la competenza.
Il certificatore energetico, inoltre, deve essere – per evidenti motivi – del tutto indipendente e imparziale. Pertanto, il richiedente la certificazione energetica ed il tecnico non devono essere né coniugi né parenti fino al 4° grado. All’atto di sottoscrivere un Attestato di Prestazione Energetica (APE), il tecnico ha poi l’obbligo di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi.
In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare; inoltre, ed anche nel caso di edifici esistenti, il certificatore deve dichiarare di non essere coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati.