Con la classe energetica non si scherza. Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla legge è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non inferiore a 4.200 euro. L’ente locale o la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti
Inoltre, ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è a tutti gli effetti un atto pubblico. Perciò, il tecnico abilitato che sottoscrive il documento si assume una responsabilità diretta. In pratica, se il certificatore attribuisce all’immobile una classe più bassa o più alta rispetto a quella spettante, si assume una responsabilità nei confronti del proprietario.
Supponiamo ad es. che l’acquirente abbia pagato una certa somma “X” per un appartamento in classe A e poi scopre – per caso o magari per una verifica richiesta ad un certificatore indipendente esperto in grado di fare anche una perizia – che l’abitazione in questione è in realtà di classe energetica B o C. Allora può richiedere al venditore l’annullamento del contratto di compravendita, ed in tal caso il venditore potrebbe rivalersi successivamente nei confronti del certificatore energetico.
Pertanto, è chiaro con i rischi per i certificatori professionisti coinvolti risultano elevati. D’altra parte, anche un certificatore energetico può sbagliare l’attribuzione della classe energetica, soprattutto perchè la formazione dei certificatori può essere in alcuni casi carente (di fatto, sono ammessi alla professione persone con i curricula più vari e con un training pratico assai limitato).
Nel caso di classe energetica errata, il certificatore può sostituire la precedente certificazione aggiornandola. Dovrà però indicare le motivazioni delle variazioni (qualora nel frattempo non siano cambiate le prestazioni energetiche dell’edificio in seguito ad interventi sullo stesso o sui relativi impianti). Ciò, tuttavia, non lo esime dalle eventuali responsabilità civili e penali.
Queste possono sfociare essenzialmente in due tipi di esiti: (a) sanzioni penali e amministrative da parte dell’Ente regionale preposto alle verifiche; (b) responsabilità civile, con richiesta di risarcimento danni, da parte del proprietario dell’immobile o dell’acquirente, che hanno venduto o acquistato un immobile stabilendo un prezzo anche sulla base di una classe energetica errata.