Nuovo libretto di impianto: quando è obbligatorio

z676578Dal 1° ottobre 2014, gli impianti termici di climatizzazione invernale od estiva (caldaie, condizionatori d’aria, pompe di calore, etc.) –  nuovi o già esistenti – devono essere muniti di un nuovo libretto di impianto, il quale deve essere conforme a quello approvato con il D.M. 10 febbraio 2014 (in attuazione delle nuove norme di manutenzione degli impianti termici sancite dal Dpr 74/2013).

La normativa in questione sancisce, in realtà, che in tutte le case ci devono essere due cose nuove: 1-Il “libretto di impianto per la climatizzazione” e 2-Il “rapporto di efficienza energetica”. La compilazione di questo rapporto è a carico del tecnico a cui avete affidato la manutenzione, il quale deve allegarne copia all’interno del libretto di impianto, e trasmettere entro 30 giorni dalla data del rilascio comunicazione telematica al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione.

Nel nuovo libretto di impianto, composto da 37 pagine, non vengono registrati solo caldaie e sistemi di riscaldamento, ma anche – più in generale – pompe di calore, condizionatori, sistemi di climatizzazione, sistemi di teleriscaldamento, impianti solari termici, etc.: di fatto, esso va praticamente a censire a tutti gli impianti della casa che hanno a che fare con il riscaldamento o il raffrescamento. Il vecchio libretto della caldaia va comunque mantenuto e allegato al nuovo libretto.

Il rapporto di efficienza energetica, invece, è obbligatorio per i sistemi di climatizzazione invernale ed estiva con potenza superiore, rispettivamente, a 10 kW (riscaldamento) e 12 kW (raffreddamento). Vi rientrano, quindi, tranquillamente le comuni caldaie a gas – che hanno solitamente una potenza termica compresa fra i 24 kW e i 35 kW – ma non le pompe di calore e i condizionatori di bassa potenza (un comune condizionatore da 12.000 BTU/h ha una potenza di circa 3,5 kW).

Il nuovo libretto è formato da 14 sezioni: 1. scheda identificativa dell’impianto; 2. trattamento acqua; 3. nomina del terzo responsabile dell’impianto termico; 4. Generatori;  5. sistemi di regolazione e contabilizzazione; 6. sistemi di distribuzione; 7. sistema di emissione; 8. sistema di accumulo; 9. altri componenti dell’impianto; 10. impianto di ventilazione meccanica controllata; 11. risultati della prima verifica effettuata dall’installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore; 12. interventi di controllo efficienza energetica; 13. risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell’ente competente; 14. registrazione dei consumi nei vari esercizi.

L’adeguamento al nuovo libretto – ovvero la sostituzione del vecchio con il nuovo, ad esempio per chi ha le caldaie a gas – va fatta in occasione, e con la gradualità, dei normali controlli periodici di efficienza energetica, o in caso di interventi di manutenzione straordinaria. Così per le famiglie italiane non dovrà partire una corsa disperata per mettersi in regola. In caso di nuova installazione, il libretto può essere compilato dall’installatore quando l’impianto viene installato.

La mancata redazione del nuovo libretto di impianto comporta delle sanzioni pecuniarie che vanno dai 500 ai 6.000 €. Invece, in caso di errata o incompleta redazione del libretto di impianto da parte di un manutentore sprovveduto o poco serio le multe sono da 1000 a 6000 €. I controlli saranno periodici con frequenza a discrezione delle singole Regioni: in genere, ogni 2 anni per gli impianti termici a combustibile liquido o solido superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza.

Ulteriori informazioni sul nuovo libretto di impianto possono essere trovate nel Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014), che ha definito le nuove regole in merito ai libretti di impianto delle caldaie e dei sistemi di climatizzazione. Il modello del nuovo libretto può essere scaricato dal sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.

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