Obbligo allegare APE contratti locazione

z987689Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, rendendolo disponibile al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnandolo alla fine delle medesime.

Nel caso in cui l’edificio sia ancora in costruzione, il venditore o locatario deve fornire in anticipo evidenza della prestazione energetica. Inoltre, nei contratti di vendita e nei nuovi contratti di locazione, si deve inserire una clausola con cui l’acquirente o il conduttore danno atto d’aver ricevuto la documentazione relativa alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Per porre rimedio a una procedura di infrazione UE in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, nel decreto legislativo n°63 del giugno 2013 è stato previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici, che porta alla redazione di un documento: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

L’Attestato di Prestazione Energetica, o APE, è rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, e vale 10 anni. Esso attesta la prestazione energetica dell’edificio basandosi su degli opportuni descrittori. Inoltre, comprende informazioni sul consumo energetico dell’edificio, nonché alcune raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica in funzione dei costi.

Se l’APE non è già disponibile, è onere del venditore dell’immobile fornirlo, pertanto dovrà pagare un certificatore energetico affinché rediga l’Attestato di Prestazione Energetica. Questo, ovviamente, salvo diversi accordi. Nel caso di affitto di immobili, ad esempio, non sono insoliti i casi in cui il proprietario divide i costi con il locatore, sebbene quest’ultimo non sia affatto tenuto a pagarli, ricadendo sul proprietario la responsabilità di produrre la certificazione energetica.

Può essere utile ricordare che, nel caso di offerta di vendita o di locazione di un immobile, anche i corrispondenti annunci di vendita o locazione diffusi tramite tutti i canali e mezzi di comunicazione commerciale devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari in caso di vendita, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

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